L’interrogativo è d’obbligo, trattandosi di una questione venuta alla luce con il governo Monti verso la fine del 2011, ma che altri paesi, Germania e Gran Bretagna, avevano già finalizzato da tempo.
L’11 ottobre il ministro dell’Economia, Saccomanni, ha incontrato brevemente la sua omologa svizzera, Widmer-Schlumpf, per la regolarizzazione dei fondi non fiscalmente dichiarati detenuti nella Confederazione elvetica da residenti in Italia, ma questo non vuol dire che sia in vista un’accelerazione della trattativa per una conclusione a breve.
E qui sta l’apparente paradosso: le banche svizzere sono interessate alla conclusione dell’accordo per varie ragioni, tra cui quella di poter agire in piena libertà sul mercato italiano. Al nostro paese, di contro, dalla sanatoria del pregresso deriverebbe il non trascurabile beneficio di 10-25 miliardi una tantum e altri 5-7 miliardi l’anno a regime. Va detto che si tratta di stime mai confermate dagli svizzeri, ma comunque possibili in funzione delle ipotesi circa il volume di capitali custodito nelle casseforti della Confederazione: secondo un’inchiesta del l’Espresso si va da un minimo di 120 miliardi di euro fino a 400.
Tuttavia esistono molti altri aspetti che giustificano, come vedremo, la cautela dei negoziatori italiani che dovrebbero trovare gli argomenti (posto che ci siano) per premere con maggior decisione sui loro interlocutori. Allo stesso tempo, il governo italiano dovrebbe agire verso Bruxelles, in modo che sia l’Unione europea ad assumere il ruolo di pressione sulla Confederazione.
Anche la recente decisione del Consiglio federale svizzero, per cui dal 1° novembre il segreto bancario decadrà per le autorità straniere che faranno richiesta di informazioni sul conto intestato a cittadini del proprio paese, è indicativo dell’atteggiamento più aperto degli svizzeri. Sarà poco o nulla efficace (i conti intestati a persone fisiche sono di una trascurabile entità e ci vuol poco a fondare una società anonima in un paradiso fiscale, mantenendo i capitali in Svizzera), ma la mossa lascia intendere che i margini di disponibilità del sistema bancario elvetico sono aumentati.
Nella ricerca di informazioni sulla questione mi sono imbattuto in un documento redatto per Lo Spazio della Politica da Angelo Richiello che ho trovato molto chiaro ed esauriente ed a cui ho largamente attinto.
La storia comincia quando un gruppo di paesi del G20 pone la Svizzera, insieme con altri paesi non ancora conformati agli standard dell’Ocse sullo scambio d’informazioni fiscali, sulla lista grigia dell’antiriciclaggio.
Agli inizi del 2009, per evitare di ritrovarsi sulla lista nera dei paradisi fiscali, il governo di Berna annuncia di essere disposto a concedere agli stati, con cui sono in vigore convenzioni per prevenire le doppie imposizioni, uno scambio d’informazioni su richiesta, riguardante non solo i casi di frode fiscale ma anche le semplici sottrazioni d’imposta, come l’omissione, intenzionale o meno, della dichiarazione dei redditi.
Lo stesso anno, il sistema bancario svizzero elabora un meccanismo denominato Rubik, mediante il quale si applica un’imposta anonima e liberatoria per regolare il passato, e una ritenuta anonima e annuale alla fonte con aliquota allineata a quella del paese di residenza del cliente per normalizzare il futuro. Le imposte, prelevate dalle banche svizzere, che si trasformano in sostituti d’imposta, sono versate alla pubblica amministrazione svizzera, che le trasferisce interamente all’amministrazione fiscale dello stato di residenza del cliente.
Il primo accordo è con la Germania e segue lo schema indicato. Inoltre, per impedire che in futuro siano nuovamente depositati capitali non dichiarati, è prevista l’introduzione di un meccanismo di garanzia che permette alle autorità tedesche di presentare richieste d’informazioni con indicazione del nome del cliente, ma non necessariamente quello della banca. Le domande sono limitate, devono basarsi su motivi plausibili e per un periodo di due anni il numero delle domande è compreso tra 750 e 999, per essere adeguato poi sulla base dei risultati. Va detto tuttavia che l’accordo non è ancora stato ratificato per l’opposizione del Bundesrat, la Camera alta, essendo stato considerato da molti esperti fiscali un regalo agli evasori. Sono poi seguiti – con il medesimo schema – gli accordi con Gran Bretagna e Austria, ovviamente con aliquote diverse a seconda del sistema fiscale e delle differenze giuridiche.
Se l’accordo dovesse giungere a conclusione anche con l’Italia, seguirebbe le linee di quelli già siglati in precedenza. In sintesi, le banche svizzere applicherebbero un’aliquota (ancora da definire) per tutto il periodo accertabile sui depositi dei cittadini italiani e il totale andrebbe corrisposto immediatamente; inoltre, da quel momento la stessa aliquota verrebbe applicata annualmente. A fronte di ciò, le banche potrebbero contare sul mantenimento del segreto bancario sull’identità degli italiani detentori dei depositi e sulla possibilità di agire liberamente sul nostro mercato.
Ma, come si diceva all’inizio, ci sono altri aspetti da considerare e riporto qui di seguito il testo originale di Angelo Richiello.
Quali benefici per l’Italia?
I pochi benefici per l’Italia sono rappresentati dall’incasso delle imposte e dal riconoscimento dell’evasione fiscale come reato penale. Il primo beneficio, la liberatoria delle pendenze passate, è valutato attendibilmente dal Ministero dell’economia e delle finanze tra 10 e 25 miliardi di euro, la cui ampiezza della stima evidenzia tutta l’incertezza dell’efficacia dell’accordo, e circa 5-10 miliardi di gettito annuale sui capitali futuri. Il secondo beneficio, l’evasione fiscale riconosciuta come reato penale, attiva le procedure di collaborazione internazionale tra le autorità, quantunque il Consiglio federale parli di evasione come reato penale solo per i residenti in Svizzera, ciò nondimeno, a rigor di diritto, nel momento in cui la Svizzera riconosce il reato penale per i suoi cittadini, deve riconoscerlo anche per i cittadini degli altri paesi in cui l’evasione fiscale è già reato penale.
Avendo come riferimento l’accordo con la Germania, i rischi e gli svantaggi per l’Italia appaiono viceversa tanti, sia economico-finanziari, sia di comportamento etico professionale, sia di completezza delle informazioni scambiate. Il primo e immediato svantaggio riguarda l’imposta liberatoria retroattiva che consente agli evasori di affrancarsi da eventuali accertamenti fiscali futuri in Italia. La stampa italiana continua ad attribuirle il valore del 25%, che confrontata con quella tedesca del 19-34% è meno pretenziosa. Le stesse banche svizzere la riconoscono eccessiva, poiché i precedenti scudi fiscali non superano la soglia del 7%. Oltre agli aspetti fiscali e finanziari, ci sono anche elementi economici di primaria importanza da considerare. I capitali collocati in Svizzera, di cui l’economia italiana ha estremo bisogno, e molto più dell’imposta liberatoria o dell’anticipo in acconto, reimmessi nel sistema produttivo italiano consentirebbero alle imprese italiane di sollevarsi dal “nanismo” di cui oggi sono patologicamente affette, consentendo poi all’Italia di concludere un accordo originale rispetto agli altri stati Ue. Si potrebbero costituire giusti veicoli di diritto svizzero armonizzati alle direttive europee, in cui sono obbligatoriamente convogliati, in tutto o in parte, i capitali liberati, con lo scopo regolamentato di agevolare le quotazioni d’imprese italiane o di investire in fondi italiani per le infrastrutture, direttamente o insieme con altri attori istituzionali, come il Fondo strategico italiano, rendendo l’accordo pragmaticamente accettabile. Un altro punto a sfavore, dettato dal segreto bancario, è che l’accordo fiscale riguarda le persone fisiche e le persone giuridiche, ma con alcune importanti eccezioni: i trust non discrezionali, le fondazioni, le polizze vita effettive. I grandi capitali, di fatto già da tempo nascosti in società irraggiungibili al fisco, restano inviolati. Paesi come Panama, Angola e Liberia sono utilizzati solo per costituire le società, ma la cassa è lasciata in Svizzera, perché in questi paesi regna l’instabilità politica con il rischio che colpi di stato nazionalizzino le banche.
Inoltre, se un residente italiano non vuole pagare nulla e vuole continuare a restare anonimo può tranquillamente trasferire i suoi soldi presso una filiale estera della sua banca svizzera, purché lo faccia prima dell’entrata in vigore dell’accordo, per poi ritrasferire i capitali in Svizzera, evitando l’imposta liberatoria precedente, tutto in pieno anonimato. Considerando poi che dagli anni ’90 il sistema bancario svizzero non brilla per integrità, come dimostrano le vicende degli averi ebraici o le ripetute e specifiche accuse di far da sponda e da rifugio agli evasori fiscali di mezzo mondo, molti rischi provengono dal non corretto comportamento degli istituti di credito. Per esempio, unaclausola poco commentata degli accordi è la norma sugli abusi che prevede che la banca o l’intermediario finanziario svizzero non amministri né sostenga l’impiego di strutture artificiali di cui sa che l’unico o il principale scopo è evadere o eludere l’imposizione di valori patrimoniali secondo le disposizioni della Convenzione. Chi viola la prescrizione è tenuto al pagamento delle imposte evase dal cliente. Con la stessa finalità, coerentemente con lo spirito della Convenzione Ocse e, allo scopo di evitare abusi, l’Associazione svizzera dei banchieri emana raccomandazioni finalizzate a evitare che i funzionari dipendenti di banche in territorio svizzero mettano a disposizione dei clienti qualsiasi informazione che possa essere destinata alla violazione delle norme previste dagli accordi, che partecipino attivamente al trasferimento di averi patrimoniali in modo non conforme al campo di applicazione degli accordi, forniscano consulenza attiva a favore di clienti in relazione al trasferimento di averi patrimoniali dalla Svizzera verso succursali o filiali estere della banca svizzera o verso società del gruppo oppure verso aziende terze situate all’estero, ma tali raccomandazioni riguardano solo il personale delle banche, e non impegnano tutto il residuo, vasto, mondo dei consulenti e intermediari. Un altro aspetto poco noto degli accordi, legato alle informazioni scambiate, è la possibilità di ottenere informazioni su contribuenti sulla base di “motivi plausibili”che sussistono quando l’autorità competente italiana ritiene necessario esaminare i dati delle dichiarazioni di un contribuente in merito alla loro completezza e correttezza per un periodo che può arrivare a coprire i dieci anni antecedenti. Spetta all’autorità competente italiana assicurare nella richiesta d’informazioni che le condizioni per la richiesta siano soddisfatte, ma le richieste d’informazioni sono numericamente contingentate su base annua, e spetta ai negoziatori italiani individuare un numero di richieste che sia considerato congruo rispetto a esigenze di accertamento e riscossione. È evidente che i modesti numeri previsti dagli accordi con la Germania e il Regno Unito sono poco compatibili con la situazione di un paese che si è dichiarato in guerra con l’evasione fiscale, dove l’incidenza del sommerso è significativamente maggiore degli altri paesi sviluppati, posizionandosi al quarto posto della classifica Ocse per una quota del Pil stimata al 21,2%, con un’evidente propensione a costituire patrimoni clandestini all’estero superiore alla media. È necessario poi sciogliere un nodo cruciale che i negoziatori italiani devono affrontare nel corso delle trattative. Si tratta della sostanziale incompatibilità fra lo scambio d’informazioni contingentato dell’accordo e l’ormai illimitato accesso ai dati dei rapporti bancari e finanziari dei contribuenti che l’amministrazione finanziaria italiana ottiene per effetto dell’anagrafe dei rapporti, rafforzata dal decreto Salva Italia. È una questioneche Germania, Regno Unito e Austria non devono affrontare poiché nei loro ordinamenti non sono previsti gli illimitati poteri d’indagine a disposizione dell’amministrazione fiscale italiana, ed è molto improbabile che il governo italiano rinunci a tale strumento di contrasto all’evasione fiscale. In più sussiste la possibilità offerta ai clienti italiani di rivolgersi legittimamente a intermediari svizzeri in grado di garantire, se non l’anonimato, almeno un livello di confidenzialità enormemente superiore a quello ottenibile presso il sistema bancario e finanziario italiano, con il rischio che il contribuente italiano si sottragga all’anagrafe dei rapporti, alla quale sono agganciati i conti intrattenuti con intermediari italiani. Se a questa possibilità si aggiunge che uno dei principali elementi della contropartita svizzera è di ottenere per le proprie banche relazioni dirette con i clienti italiani, ci si rende conto che l’accordo ha effetti deleteri sul sistema bancario italiano. Anche qualora si trovasse una soluzione, affinché questi capitali non scompaiano dallo schermo radar dell’Agenzia delle entrate, un accordo impone un ripensamento strategico di tutta l’industria bancaria italiana che rischia di scomparire a vantaggio della piazza finanziaria elvetica, e non si tratta di competitività d’impresa. Infine, Berna, sotto pressione dei cantoni confinanti con l’Italia, vuole rivedere al ribasso la quota dei ristorni dei frontalieri italiani destinata ai comuni delle province di confine per opere di pubblica utilità.
La revisione dell’aliquota dei ristorni, dal 1974 pari al 38,8%, è intoccabile se si considera che i frontalieri, assieme alle loro famiglie, utilizzano pienamente i servizi pagati dai loro comuni di residenza, divenendo un duro colpo per le già esigue casse statali.Inoltre, l’aliquota del 12,5% proposta dai cantoni, come quella praticata ai frontalieri austriaci, non tiene conto che per l’Austria, i ristorni valgono per tutti i cittadini austriaci, mentre nel caso italiano solo per i frontalieri che vivono entro un raggio di 20 km dalla frontiera.
Conclusione: tra Stati Uniti e “condono tombale”
Le trattative che contrappongono Stati Uniti e Svizzera hanno esiti ben più pesanti per la piccola Confederazione. L’amministrazione Obama fa della lotta all’evasione fiscale un cavallo di battaglia elettorale, arrivando a minacciare l’arresto dei banchieri svizzeri sul territorio degli Stati Uniti, il boicottaggio commerciale e il blocco delle attività svizzere sul suolo statunitense, ottenendo la piena collaborazione di Berna nello scambio d’informazioni sui conti in giurisdizioni a bassa fiscalità senza alcuna tutela per gli evasori fiscali americani. Ciò mostra che un approccio più deciso e coordinato a livello europeo porterebbe a risultati più corposi nei confronti dell’evasione fiscale che da decenni ha facile rifugio in Svizzera. L’Unione europea e l’Ocse devono proseguire gli sforzi, in atto da oltre un decennio, per convincere stati, come la Svizzera, contrari allo scambio d’informazioni bancarie a fini fiscali, a cambiare rotta entro orizzonti temporali determinati. Se poi Berna si mette di traverso, gli strumenti di convinzione non mancano, come gli Stati Uniti, a migliaia chilometri di distanza, insegnano. Tuttavia, gli accordi firmati dalla Svizzera con Germania, Regno Unito e Austria devono essere presentati dagli stati firmatari ai gruppi di lavoro dell’Ocse e sottoposti alla verifica della Commissione europea per la valutazione della loro compatibilità con l’attuale Direttiva sulla fiscalità del risparmio che prevede un’aliquota sugli interessi dei redditi da capitale pari al 35% a decorrere dal 1° luglio 2011. Se ciò non accadesse, dopo la firma dell’accordo sarebbe ancora più difficile che in passato recuperare attivamente informazioni sui residenti italiani con capitali non dichiarati nelle banche svizzere. Un italiano di media istruzione troverebbe nell’accordo tutte le caratteristiche del condono tombale che dal 1973 a oggi ha sempre premiato gli evasori e umiliato gli onesti.
E che un atteggiamento deciso possa dare i suoi frutti è dimostrato dal recente arresto in Italia di Raoul Weil, ex dirigente della UBS, il primo avvenuto al di fuori degli USA, dove la lista dei banchieri svizzeri condannati è stata aperta da tempo.
L’ex banchiere di UBS Bradley Birkenfeld è stato il primo a svelare le pratiche di evasione fiscale adottate dalla principale banca svizzera. Nel 2009, UBS è stata costretta a pagare una multa di 780 milioni di dollari e a trasmettere i dati bancari di migliaia di clienti. Birkenfeld è stato condannato a 40 mesi per aver aiutato ricchi clienti americani a evadere le tasse. Nel 2008, il banchiere di UBS Martin Liechti, responsabile della gestione patrimoniale negli Stati Uniti, è stato arrestato in Florida e posto agli arresti domiciliari fino a quando ha testimoniato contro la sua banca. È stato in seguito rilasciato e ha fatto ritorno in Svizzera. Si presume che la testimonianza di Liechti abbia portato al rinvio a giudizio del suo capo, Raoul Weil, nel novembre 2008. Dopo cinque anni di latitanza, Weil è stato arrestato il 20 ottobre 2013 in Italia. Se estradato negli Stati Uniti, l’ex responsabile della gestione patrimoniale di UBS rischia fino a cinque anni di carcere. L’impiegato di UBS Renzo Gadola, arrestato nel 2010, è stato condannato a cinque anni con la condizionale dopo aver collaborato con le autorità statunitensi.
L’Italia non ha certo il peso degli Stati Uniti, nel confronto con la Confederazione, ma l’Europa potrebbe e dovrebbe porsi la domanda e quindi agire di conseguenza. Il momento non è mai stato così favorevole.
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