Tag Archives: art. 138

Art. 138: atto II

23 Ott

Il Senato ha approvato con soli quattro voti di maggioranza la modifica dell’art. 138, che passa così alla Camera per l’approvazione definitiva. E soprattutto, avendo comunque raggiunto i due terzi, evita il ricorso al referendum.

E’ un fatto nuovo? Sì e no. No, perché era una delle tre ipotesi illustrate da Civati solo ieri. Sì, perché non ci si attendeva una maggioranza così esile. Questa novità fa subito emergere le due principali obiezioni all’intera manovra di revisione costituzionale: una, che modificare l’art. 138 è una mossa quanto mai azzardata, trattandosi dell’articolo-lucchetto, quello che cioè blinda e mette la sicura all’intera struttura della carta costituzionale; la seconda, emersa inattesa in questa occasione, che per ogni revisione – ancorché minima – della Costituzione, anche solo un sottile filo di buonsenso suggerirebbe maggioranze ampie e concordi.
Invece la situazione, come è ormai palese ed assai facilmente intuibile, anche ai più ottusi, è tutt’altra.

“Siamo in una maggioranza di governo che, non essendo maggioranza tra gli elettori, cerca legittimazione tramite revisione costituzionale” ha commentato con l’usuale correttezza e lucidità Walter Tocci. E Corradino Mineo, un altro dei quattro senatori Pd (gli altri due sono Casson e Amati) che – mi viene da pensare – hanno compreso l’assurdo del tutto, ha detto, tra l’altro, nel suo discorso al Senato: “Ma per cambiare la Costituzione, modificare l’articolo 138, istituire un comitato di 21 senatori e 21 deputati che lavori a un progetto organico, sarebbero necessari un’ispirazione comune in Parlamento e un vasto consenso nel paese. Purtroppo mi sembra che oggi manchi sia l’uno (il consenso), che l’altra (la comune ispirazione). Al no alla riforma da parte del Movimento 5 Stelle, cioè della forza politica che ha fatto registrare il successo più rilevante nelle elezioni di febbraio, si è aggiunta, in questi mesi, l’opposizione radicale da parte di un vasto movimento di opinione, formato da costituzionalisti, sindacalisti e associazioni del volontariato. Un movimento che vede nel processo riformatore un pericolo per la libertà e la democrazia e chiama i cittadini a mobilitarsi in difesa della Costituzione. Nè va ignorata l’esistenza di un dissenso anche di destra, sia pure motivato da scelte opposte e che investono le questioni, delicatissime, della divisione dei poteri e dell’autonomia della magistratura.   Manca dunque il consenso, ma ancora di più manca l’ispirazione comune”.

Manca dunque il consenso, ma ancora di più manca l’ispirazione comune.
Ben detto, Corradino.

CVD: la forzata modifica dell’art. 138 nasconde qualcosa

22 Ott

E questo qualcosa potrebbe essere – in estrema sintesi – il tentativo di prolungare le ‘larghe intese’ oppure, tanto per cambiare, la manifesta incapacità della politica di fare le cose con semplicità. Lo spiega benissimo e con chiarezza  in questo post Pippo Civati (che con mia grande soddisfazione dimostra ancora una volta di vedere le situazioni molto più lucidamente degli altri).

Riporto qui la parte centrale del post, cioè le varie alternative che ci si presentano. E mi scuso anch’io per la lunghezza, ma non è colpa mia e tantomeno di Civati. Così ora sapete anche con chi prendervela.
Ah, dimenticavo: ci sarebbe poi di mezzo quella faccenda della legge elettorale. Ma ne parliamo un’altra volta.

“Ho chiamato Andrea Pertici, e gli ho chiesto: ma se il Senato confermerà le modifiche costituzionali con un voto superiore ai due terzi e partirà il lungo percorso di riforme costituzionali che tutti stimano in diciotto mesi, quando si potrà andare a votare?

La risposta la trovate qui di seguito. E scusatemi se il post è lungo, ma lunghissima può essere anche questa legislatura, se non dovessero intervenire cambiamenti decisivi. Vi posso anticipare che sarà difficile tornare a votare nella primavera del 2015. Le larghe intese potrebbero durare fino al 2016.

Se avessimo fatto subito le riforme ai sensi dell’articolo 138 avremmo fatto prima, risparmiando tutti questi mesi. E se l’obiettivo era soprattutto quello di superare il Senato, saremmo già a buon punto.

Ecco perché.

Per prima cosa, i passaggi obbligati:

APPROVAZIONE D.D.L. COSTITUZIONALE PER COMITATO RIFORME (attuale A.S. 813-B) INTORNO AL 15-20 DICEMBRE 2013 (in prima lettura la Camera ha approvato il 10 settembre, da cui decorrono 3 mesi per la seconda approvazione)

PUBBLICAZIONE TESTO APPROVATO DALLE CAMERE INTORNO AL 28 DICEMBRE 2013

A questo punto le strade si dividono:

a) APPROVAZIONE A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI (tempi più rapidi)

–        Dal 29 dicembre 2013 (plausibile data di entrata in vigore della legge approvata il 28) scattano i 18 mesi entro i quali ai sensi dell’art. 4 devono concludersi i lavori (il termine pare decisamente “ordinatorio” per cui potrebbe anche slittare, mentre la conclusione anticipata sembra essere esclusa).

–        Entro il 29 giugno 2015 si concludono i lavori.

–        Scattano quindi 3 mesi per chiedere il referendum obbligatorio ex art. 5 (secondo la dottrina più attenta i 3 mesi devono comunque trascorrere anche se nel frattempo sono già intervenute richieste di referendum: questo pare del resto confermato in modo decisivo dall’art. 14 l. 352 del 1970) fino al 29 settembre 2015.

–        Deve quindi essere svolto il giudizio di legittimità dell’Ufficio centrale della Cassazione entro 30 giorni dal deposito. Vogliamo ammettere che siano depositate qualche giorno prima o che la Cassazione anticipi di qualche giorno? Si va al 20 ottobre 2015.

–        Entro 60 gg. il PdR, su deliberazione del Cons. Min., deve indire il referendum, che deve svolgersi in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo alle emanazione del decreto di indizione. Qui si cade – come evidente – in un periodo difficile, per cui fermo restando che non è possibile votare prima del 20 dicembre 2015 (decreto di indizione per il 28 ottobre + 50 giorni e quindi prima domenica successiva), sarebbe più probabile che i termini venissero tirati al massimo per slittare, con decreto di indizione, ad esempio, intorno al 20 novembre e quindi 70 giorni, fino a domenica 31 gennaio 2016). Quindi, promulgazione e pubblicazione: siamo “ottimisti”, 10 febbraio 2016.

–        Si potrebbero quindi sciogliere le Camere (la legge elettorale “abbinata” già dvrebbe esserci…), poniamo il 20 febbraio 2016? E votare tra il 45° e il 70° gg. successivo (art. 11 dPR 361/1957 e art. 61 Cost.), vale a dire intorno al 17 o al 24 aprile 2016.

B) APPROVAZIONE A MAGGIORANZA ASSOLUTA MA NON DEI DUE TERZI (AL SENATO) E RICHIESTA DI REFERENDUM

–        Dal 29 dicembre 2013 (plausibile data di entrata in vigore della legge approvata il 28) scattano 3 mesi per chiedere il referendum ex art. 138 (secondo la dottrina più attenta i 3 mesi devono comunque trascorrere anche se nel frattempo sono intervenute richieste di referendum: questo pare del resto confermato in modo decisivo dall’art. 14 l. 352 del 1970) à 29 marzo 2014.

–        Deve quindi essere svolto il giudizio di legittimità dell’Ufficio centrale della Cassazione entro 30 giorni dal deposito. Vogliamo ammettere che siano depositate qualche giorno prima o che la Cassazione anticipi di qualche giorno? à diciamo… 20 aprile 2014

–        Entro 60 gg. il PdR, su deliberazione del Cons. Min., deve indire il referendum, che deve svolgersi in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo alle emanazione del decreto di indizione… à diciamo indizione per il 30 aprile 2014 e referendum per domenica 22 giugno 2014. Quindi,  se prevalgono i sì,  promulgazione e pubblicazione, poniamo al 5 luglio 2014. Se prevalgono i no ci fermiamo qui.

–        In caso di vittoria dei sì. Dal 6 luglio 2014 scattano i 18 mesi che portano al 6 gennaio 2016, come termine di conclusione lavori.

–        Scattano quindi 3 mesi per chiedere il referendum obbligatorio ex art. 5 (secondo la dottrina più attenta i 3 mesi devono comunque trascorrere anche se nel frattempo sono intervenute richieste di referendum: questo pare del resto confermato in modo decisivo dall’art. 14 l. 352 del 1970) e si va al 6 aprile 2016.

–        Deve quindi essere svolto il giudizio di legittimità dell’Ufficio centrale della Cassazione entro 30 giorni dal deposito. Vogliamo ammettere che siano depositate qualche giorno prima o che la Cassazione anticipi di qualche giorno? Si giunge al 30 aprile 2016.

–        Entro 60 gg. il PdR su deliberazione del Cons. Min. deve indire il referendum, che deve svolgersi in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo alle emanazione del decreto di indizione…  Considerato l’incombere dell’estate potrebbero ridursi i tempi, con decreto di indizione entro che so il 5 maggio e referendum il 26 giugno o 3 luglio 2016  (data già un po’ difficile, per cui si potrebbe immaginare che slitti la Cassazione al 5 maggio, il decreto di indizione al 3 luglio e il referendum all’11 settembre 2016, data comunque un po’ “scomoda”, anche al di là delle tragiche evocazioni). Quindi promulgazione e pubblicazione tra il 15 luglio 2016 (prima ipotesi) e il 25 settembre 2016 (seconda ipotesi).

–        Lo scioglimento potrebbe avvenire in ogni caso tra il 15 settembre (d’estate in ogni caso non scioglierebbe per non far svolgere campagna elettorale …) e il 5 ottobre e le elezioni orientativamente tra il 13 novembre e il 4 dicembre 2016 (ma la sessione di bilancio non potrebbe consigliare elezioni a febbraio-marzo 2017?).

C) APPROVAZIONE A MAGGIORANZA ASSOLUTA MA NON DEI DUE TERZI (AL SENATO) e mancata richiesta di referendum

–        Dal 29 dicembre 2013 (plausibile data di entrata in vigore della legge approvata il 28) scattano 3 mesi per chiedere il referendum ex art. 138 (secondo la dottrina più attenta i 3 mesi devono comunque trascorrere anche se nel frattempo sono intervenute richieste di referendum: questo pare del resto confermato in modo decisivo dall’art. 14 l. 352 del 1970) à 29 marzo 2014.

–        Non essendo stato chiesto il referendum, la legge viene promulgata e pubblicata poniamo il 10 aprile 2014, data da cui decorrono i 18 mesi entro i quali ai sensi dell’art. 4 devono concludersi i lavori.

–        Entro il 10 ottobre 2015 si concludono i lavori.

–        Scattano quindi 3 mesi per chiedere il referendum obbligatorio ex art. 5 (secondo la dottrina più attenta i 3 mesi devono comunque trascorrere anche se nel frattempo sono intervenute richieste di referendum: questo mi pare del resto confermato in modo decisivo dall’art. 14 l. 352 del 1970) a 10 gennaio 2016.

–        Deve quindi essere svolto il giudizio di legittimità dell’Ufficio centrale della Cassazione entro 30 giorni dal deposito. Vogliamo ammettere che siano depositate qualche giorno prima o che la Cassazione anticipi di qualche giorno? La data è il 2 febbraio 2016.

–        Entro 60 gg. il PdR su deliberazione del Cons. Min. deve indire il referendum, che deve svolgersi in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo alle emanazione del decreto di indizione… Diciamo indizione il 10 febbraio + 60 gg., con voto il 10 aprile 2016. Quindi promulgazione e pubblicazione il 18-20 aprile 2016.

–        Scioglimento delle Camere pochissimi giorni dopo e elezioni il 19 o 26 giugno 2016.

Come mi ha spiegato Pertici:

Verrà approvato domani in seconda lettura dal Senato il d.d.l. costituzionale che modifica – una tantum – il procedimento di revisione costituzionale. Il medesimo d.d.l. giungerà all’approvazione della Camera intorno alla metà di dicembre per diventare legge costituzionale entro l’anno, se vi sarà la maggioranza dei due terzi in entrambe le Camere o in primavera – più o meno inoltrata a seconda che il referendum sia effettivamente richiesto – se invece non si andrà oltre la maggioranza assoluta.

Così, il Parlamento potrà procedere – con questa nuova procedura di deroga all’art. 138 Cost., utilizzabile solo in questa occasione – alla modifica della seconda parte della Costituzione, che richiederà, secondo quanto espressamente previsto, 18 mesi di lavori parlamentari, cui si aggiungeranno tre mesi per presentare le richieste di referendum (obbligatorio) e poi i tempi per  il controllo, l’indizione e lo svolgimento dello stesso (circa altri 3 mesi).

Complessivamente, quindi, occorreranno circa due anni, decorrenti, nella migliore delle ipotesi, dalla fine di dicembre oppure da aprile o giugno 2014. Il tutto non può concludersi, in sostanza, prima del 2016 (più o meno inoltrato).

Se quindi volesse portarsi a termine questo complesso procedimento non si potrebbe votare che nel 2016 (ma se si giungesse troppo avanti nell’anno, magari anche nei primi mesi del 2017, che, in Italia, si sa, il voto piace primaverile).

Questo, certamente, può apparire improbabile se valutiamo le continue fibrillazioni della maggioranza, le tensioni sulle scelte economiche e soprattutto sulla “decadenza”, che ogni due settimane, più o meno, torna d’attualità con la connessa inafferrabile questione dell’”agibilità politica”. Ma potrebbe venire il sospetto che tutto questo complesso “doppio procedimento” per fare le riforme costituzionali (o se vogliamo della riforma della procedura per fare le riforme) abbia proprio lo scopo di costruire l’architrave con cui sostenere a lungo le larghe intese.

Infatti, se si fossero volute fare (semplicemente) alcune riforme costituzionali, magari a partire da quelle condivise – almeno a parola – più o meno da tutti, come la riduzione del numero dei parlamentari, il voto per il Senato ai diciottenni e la differenziazione del ruolo delle due Camere (con fiducia al Governo espressa dalla sola Camera), si sarebbe potuto fare molto prima. Senza perder tempo ad approvare una nuova procedura (usa e getta) per procedere poi alla revisione costituzionale, si poteva procedere direttamente sulla base dell’art. 138 Cost. In questo modo tra maggio e giugno si sarebbe potuto elaborare, in Parlamento, il testo del d.d.l. che le Camere avrebbero potuto licenziare – in prima deliberazione – entro la sospensione estiva (primi d’agosto). A quel punto tra la fine di ottobre ed i primi di novembre (cioè essenzialmente adesso!) ci sarebbe potuta essere la seconda deliberazione. Se questa fosse avvenuta a maggioranza dei due terzi la procedura si sarebbe conclusa qui. Se fosse stata approvata a maggioranza assoluta sarebbero trascorsi all’incirca altri sei mesi per l’espletamento dell’intera procedura referendaria.

Se nel frattempo il Parlamento avesse approvato anche una nuova legge elettorale (magari convergendo semplicemente su un rapido ritorno al mattarellum), magari una legge sul conflitto d’interessi e una buona legge di stabilità, nella primavera 2014 (un po’ inoltrata nel caso in cui fosse stato necessario il referendum) si sarebbe potuto votare. Invece, si potrebbe andare al 2016

C’è un’ultima considerazione da fare: anche se i tempi fossero accorciatissimi rispetto all’impegno che la maggioranza ha preso con se stessa, sarebbe difficile immaginare che il passaggio referendario, la sua preparazione e la sua votazione, si svolgesse durante il Semestre di Presidenza italiana dell’Unione Europea. Perché se nel semestre europeo non si può votare, com’è noto, per le elezioni politiche, non si può nemmeno votare nemmeno per i referendum costituzionali, giusto?”

Appello contro le riforme costituzionali e il presidenzialismo

12 Ott

Mi associo all’appello de Il Fatto Quotidiano contro il progetto di manomissione della Costituzione della maggioranza delle larghe intese che “affossa l’articolo 138, umilia i parlamentari e tiene all’oscuro l’opinione pubblia. Mentre il Porcellum resta”.
Si può firmare qui.

Ignorando il risultato del referendum popolare del 2006 che bocciò a grande maggioranza la proposta di mettere tutto il potere nelle mani di un “Premier assoluto”, é ripartito un nuovo e ancor più pericoloso tentativo di stravolgere in senso presidenzialista la nostra forma di governo, rinviando di mesi la indilazionabile modifica dell’attuale legge elettorale. In fretta e furia e nel pressoché unanime silenzio dei grandi mezzi d’informazione la Camera dei Deputati ha iniziato a esaminare il disegno di legge governativo, già approvato dal Senato, di revisione dall’articolo 138, che fa saltare la “valvola di sicurezza” pensata dai nostri Padri costituenti per impedire stravolgimenti della Costituzione.

 

Ci appelliamo a voi che avete il potere di decidere, perché il processo di revisione costituzionale in atto sia riportato sui binari della legalità costituzionale. Chiediamo, innanzitutto, che l’iter di discussione segua tempi rispettosi del dettato costituzionale, che garantiscano la necessaria ponderazione delle proposte di revisione, il dovuto approfondimento e anche la possibilità di ripensamento. Chiudere, a ridosso delle ferie estive, la prima lettura del disegno di legge costituzionale, impedisce un vero e serio coinvolgimento dell’opinione pubblica nel dibattito che si sta svolgendo nelle aule parlamentari.

 

In secondo luogo vi chiediamo di restituire al Parlamento e ai parlamentari il ruolo loro spettante nel processo di revisione della nostra Carta costituzionale. L’aver abbandonato la procedura normale di esame esplicitamente prevista dall’articolo 72 della Costituzione per l’esame delle leggi costituzionali, l’aver attribuito al Governo un potere emendativo privilegiato, l’impossibilità per i singoli parlamentari di sub-emendare le proposte del Governo o del Comitato, la proibizione per i parlamentari in dissenso con i propri gruppi di presentare propri emendamenti, le deroghe previste ai Regolamenti di Camera e Senato, costituiscono altrettante scelte che umiliano e comprimono l’autonomia e la libertà dei parlamentari e quindi il ruolo e la funzione del Parlamento.

 

Vi chiediamo ancora che i cittadini possano liberamente esprimere il loro voto su progetti di revisione chiari, ben definiti e omogenei nel loro contenuto. L’indicazione generica di sottoporre a revisione oltre 69 articoli della Costituzione, contrasta con questa esigenza e attribuisce all’istituendo Comitato parlamentare per le riforme costituzionali indebiti poteri “costituenti” che implicano il possibile stravolgimento dell’intero impianto costituzionale.
Non si tratta di un intervento di “manutenzione” ma di una riscrittura radicale della nostra Carta fondamentale non consentita dalla Costituzione, aperta all’arbitrio delle contingenti maggioranze parlamentari. Chiediamo che nell’esprimere il vostro voto in seconda lettura del provvedimento di modifica dell’articolo 138, consideriate che la maggioranza parlamentare dei due terzi dei componenti le Camere per evitare il referendum confermativo, in ragione di una legge elettorale che distorce gravemente e incostituzionalmente la rappresentanza popolare, non coincide con la realtà politica del corpo elettorale del nostro Paese. Rispettare questa realtà, vuol dire esprimere in Parlamento un voto che consenta l’indizione di un referendum confermativo sulla revisione dell’articolo 138.

 

Vi chiediamo infine di escludere dalle materie di competenza del Comitato per le riforme costituzionali la riforma del sistema elettorale che proprio per il suo significato politico rilevantissimo ha un effetto distorsivo nell’ottica della revisione costituzionale. E’ in gioco il futuro della nostra democrazia.

 

Assumetevi la responsabilità di garantirlo.

Hanno già firmato, tra gli altri:
Fiorella Mannoia, Alessandro Pace, Gianni Ferrara, Alberto Lucarelli, Don Luigi Ciotti, Michela Manetti, Raniero La Valle, Claudio De Fiores, Paolo Maddalena, Cesare Salvi, Massimo Siclari, Massimo Villone, Silvio Gambino, Domenico Gallo, Antonio Ingroia, Beppe Giulietti, Antonello Falomi, Raffaele D’Agata, Mario Serio, Antonio Di Pietro, Paolo Ferrero, Aldo Busi, Salvatore Settis, Gian Carlo Caselli, Salvatore Borsellino, Roberta De Monticelli, Paolo Flores D’Arcais, Maurizio Viroli, Maurizio Crozza, Gustavo Zagrebelsky, Mario Almerighi, Franco Baldini, Bianca Balti, Aldo Busi, Adriano Celentano, Luisella Costamagna, Ennio Fantastichini, Ficarra e Picone, Fabrizio Gifuni, Gene Gnocchi e Valentina Lodovini, Davide Dileo “Boosta”, Milena Gabanelli, Daniele Luttazzi, Francesca Neri, Ottavia Piccolo, Claudio Santamaria, Giulia Maria Crespi, Massimiliano Fuksas, Gianna Nannini, Marco Tullio Giordana, Gino Strada, Giancarlo De Cataldo, Dario Fo, Andrea Occhipinti, Sandro Ruotolo e Vauro, Paola Turci, Donatella Versace, Gianni Boncompagni, Sabrina Impacciatore, Franco Battiato, Riccardo Iacona, Andriano Sansa, Gianni Vattimo, Gigi Proietti, Milly Bossi Moratti, Piergiorgio Odifreddi, Carlo Lucarelli, Carlo Freccero, Elio e le Storie Tese, Giovanna Maggiani Chelli, Lidia Ravera, Natalino Balasso, Paul Ginsborg, Luca Guadagnino, Luca Mercalli, Stefano Bonaga, Nicoletta Mantovani, Maurizio Maggiani, Marisa Laurito, Fabio Picchi, Armando Spataro, Associazione Addiopizzo, Giuseppe Cederna, Alessandro Haber, Enrico Lucherini, Nicola Piovani, Carlo Smuraglia, Lorella Zanardo, Giorgio Cremaschi, Aldo Nove, Isabella Ferrari, Bruno Gambarotta, Francesco Pinto, Marina Rei, Valeria Parrella, Ugo Mattei, Roberto Faenza, Giulio Casale, Nicola Di Grazia-Movimento per la Giustizia, Enrico Di Nicola, Paolo Rossi, Sergio Rubini, Carlo Verdone, Gianfranco Bettin, Sabrina Ferilli, Marco Revelli, Gianfranco Amendola, Roberto Esposito, Stefano Sollima, Andrea Camilleri, Anna Kanakis, Giovanni Veronesi, Ileana Argentin, Caparezza, Oliviero Toscani, Claudio Baglioni, Geppi Cucciari, Sandro Gerbi, Silvio Muccino, Federica Sciarelli, Carmen Llera, Valeria Golino, Loredana Taddei, Gherardo Colombo, Elio Germano, Claudia Zuncheddu, Dacia Maraini, Stefano Benni, Maurizio Scaparro, Serena Dandini, Paolo Sollier, Vinicio Capossela, Francesco Rosi, Paolo Sorrentino.

Riforme costituzionali: “L’articolo 138 è la regola delle regole e quindi non dovrebbe essere disponibile. Non dovrebbe essere modificato”

9 Ott

Lo afferma Rodotà, ricordando che sabato 12 si manifesta per la Costituzione. Nell’intervista a l’Unità si dicono parecchie altre cose importanti. Vi assicuro che vale la pena di leggerla tutta.

————————-

Rodotà: «Sabato in piazza

chi vuole cambiare la politica»

Rodotà

http://www.unita.it/italia/rodota-costituzione-manifestazione-roma-piazza-riforme-sabato-roma-m5s-pd-pdl-cambiare-politica-1.526145?page=1

L’art. 138 della Costituzione può essere modificato solo seguendo il vigente art. 138

15 Set

Art. 138 big

 

Sembra un gioco di parole ma è così.
Il Titolo VI della
Carta è dedicato alle Garanzie Costituzionali e fu ideato e predisposto dai padri costituenti come un meccanismo di sicurezza per evitare eventuali, successivi colpi di mano.  La Sezione I si occupa con due articoli (136 e 137) della Corte Costituzionale; la Sezione II di “Revisione della Costituzione- Leggi costituzionali”. Anche qui due articoli: il 138 e il 139, che recita testualmente ed è tassativo nella sua sinteticità (credo sia il più breve di tutta la Costituzione): “La forma repubblicana non può essere oggetto di riforma costituzionale”.

Il senso che se ne ricava è che su questo argomento, le garanzie costituzionali, i costituenti non ammettevano interpretazioni, cavilli, trucchi: è così e basta.
Appare quindi una mostruosità il tentativo di stravolgere la volontà di chi quella Costituzione la scrisse con  dedizione, amore per l’Italia e il suo futuro e tutta la necessaria preparazione culturale (che nella maggioranza degli attuali presenti in Parlamento mi risulta manchi clamorosamente).
Il gruppo Pd della Camera ha postato questo documento circa la  road map prevista per sconvolgere la Costituzione attraverso la brutale modifica dell’art. 138.
Consiglio a tutti di leggerlo con attenzione per verificare a quali tortuosi percorsi si è pervenuti per tentare di attuare modifiche distorsive.

Intanto propongo qui il raffronto tra le due situazioni, l’attuale art. 138 e la proposta di sua modifica avanzata dal governo Letta. A ognuno la possibilità di giudicare.

cfr. 138

Una lucida risposta (niente ancora dagli interessati)

12 Set

Non mi aspettavo certo che al mio dialogo immaginario proposto ai deputati del gruppo Pd alla Camera qualcuno di questi rispondesse immediatamente. Ci vuol tempo (e forse anche un pò di coraggio). Mi ha però fatto molto piacere (e, confesso, anche lusingato) il lucido e ragionato commento di una persona di valore come Ferdinando Longoni che riporto qui di seguito. Vale più di un post.
————————————-

Ferdinando Longoni 12 settembre 2013 a 1:19 pm

Se opporsi a scriteriate azioni di stravolgimento della Carta significa essere conservatori, allora io sono ultra conservatore. Le motivazioni addotte per giustificare il lavoro di straordinaria manutenzione sono semplicemente ridicole. Basta porre l’attenzione su un paio di aspetti:
1. la riforma riguarda la parte seconda e non la prima. Idiozia allo stato puro. Persino una legge elettorale mal fatta, che non tocca nemmeno la parte seconda direttamente (e infatti non è considerata, a torto, una riforma costituzionale) ha impatto sui diritti dei cittadini sanciti dalla prima parte. Figuriamoci che impatto può avere sulla prima parte una modifica, mal fatta con il contributo di malfattori, della parte seconda.
2. l’attuale costituzione non garantisce la governabilità. Ma chi lo dice? Con quale Costituzione siamo usciti dal dopoguerra? I governi cambiavano, ma siamo riusciti a diventare una potenza industriale. Allora?
===
Il problema principale, che dovrebbe tagliare la testa al toro, è la qualità dei riformatori e la quantità delle riforme.
Cominciando da queste ultime, una sana azione di riforma è di tipo manutentivo: una cosa alla volta e con molta ponderazione. Non si confeziona un pacchetto di riforme che tocca vari aspetti.
Sulla qualità, e intendo qualità morale, credo che non ci sia nemmeno da discutere. Si sarebbe potuta fare la Costituzione del 48 assieme ai fascisti? Si può fare ora una riforma con un partito che pone il suo capo al di sopra dello Stato e del diritto e che in questi 20 anni ha dimostrato chiaramente di voler demolire questo stato democratico e repubblicano? Si può prendere seriamente in considerazione di collaborare con gente che non sente l’obbligo di licenziare il proprio capo, reo condannato di gravissime malefatte? Sarebbe ancora più grave della collaborazione tra partiti con visioni molto diverse dello Stato, perché qui si tratta con un partito che ha la visione del NON STATO.
E poi c’è anche una questione di metodo. Cosa significa, se non uno stravolgimento già in fase preliminare, l’istituzione di un gruppo di saggi? Allora si ammette che il Parlamento non è in grado di esprimere commissioni adatte allo scopo. Ma allora si dovrebbe ridare la voce al popolo, chiamandolo a rieleggere un nuovo Parlamento, oppure, al limite (ma la Costituzione non lo prevede) far eleggere al popolo una nuova Assemblea Costituente. Che significato ha nominare un gruppo di saggi da parte di una classe politica che non è in grado di utilizzare correttamente l’articolo 138?
PER FAVORE: NON TOCCATE LA COSTITUZIONE. NON VOI.

Dialogo immaginario di un elettore coi deputati del Pd chiamati a votare sulle riforme costituzionali

11 Set

138

Sul sito del Gruppo del PD alla Camera è apparsa questa pagina di domande e risposte che a me è suonata come la classica excusatio non petita. Per di più, nient’affatto convincente. Per cui ho immaginato di trovarmi (ho una bella immaginazione, d’accordo) faccia a faccia con loro e poter dare le mie risposte (in corsivo) alle loro affermazioni.

Mi risponderanno a loro volta?

———————————————————–

RIFORME COSTITUZIONALI

Perché le riforme costituzionali rispettano la Carta

1) In questi giorni di dibattito politico, da più parti si è levato l’allarme che con il processo di riforme istituzionali sarebbero a rischio i principi e i diritti fondamentali contenuti nella Costituzione. È così?

Assolutamente no. Il processo di riforme non coinvolge la Prima Parte, né intende incidere su principi fondamentali contenuti nella seconda parte. Noi vogliamo razionalizzare la forma di governo nel solco della Costituzione, per mettere le nostre istituzioni politiche nella condizione di meglio soddisfare le promesse della democrazia emancipante scritte nella Costituzione. Se non riusciremo velocemente a mettere Parlamento e Governo nelle condizioni migliori per svolgere le loro funzioni democratiche e politiche, rischiamo di non riuscire a dare le risposte che i cittadini si aspettano per uscire dalla crisi. Non possiamo e non dobbiamo perdere ulteriore tempo.

– “Razionalizzare la forma di governo… per meglio soddisfare…” Ma che vuol dire? Cosa manca all’attuale forma? Ve lo dico io: manca la possibilità di avere una maggioranza decente in Parlamento e in particolare al Senato. Quindi l’esigenza vitale è e resta avere una legge elettorale  degna di questo nome.

2) La procedura scelta per le riforme viola i principi della nostra Costituzione?

 Questa procedura si svolge nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione ed è stata proposta per rendere possibile una più effettiva attuazione di quella prima parte della Costituzione che noi continuiamo a considerare la prospettiva che caratterizza la nostra azione politica.

– Non rispetta un accidente. Rispettare la Costituzione vuol dire solo attuarla e applicarla. C’è lì’art. 138? Bene, si segua quello. Non provate a prendere per i fondelli gli elettori.

 

3) Che cos’è questa procedura straordinaria rispetto a quella prevista dall’arti colo 138 della Costituzione di cui si parla?

È una procedura che deroga all’articolo 138 essenzialmente sotto due profili: quello della prima discussione delle proposte, che si svolgerà nell’ambito di un comitato paritetico bicamerale (che opererà in sede referente) e quello della partecipazione popolare in sede referendaria, che potrà essere promossa anche qualora le leggi di revisione costituzionale verranno approvate a maggioranza dei due terzi dei parlamentari. Il disegno di legge costituzionale che sta per essere approvato anche alla Camera dei deputati non dispone alcuna deroga alla rigidità della Costituzione, né alcuna limitazione delle prerogative delle minoranze, né una qualche limitazione della pubblicità dei lavori, e/o una limitazione del ruolo e delle prerogative dei singoli parlamentari.

 – E che bisogno c’è di derogare dall’art. 138? Perché non dire chiaramente i motivi di questa deroga? Cosa c’è sotto?Perché sottrarre all’Aula la discussione delle proposte?Perché ridurre il gruppo di discussione a 40 elementi, quando l’Assemblea Costituente era composta di più di 500 rappresentanti? Non sarà – è un sospetto, lo dico prima  io – perché così sarebbe più facile concordare le modifiche, magari già definite prima e altrove?

4) Esiste il rischio di stravolgere la Costituzione?

L’obiettivo non è affatto quello di stravolgere la Costituzione, né del resto ciò potrebbe legittimamente avvenire sulla base del procedimento delineato. Tutto ciò che non potrebbe essere validamente disposto da una riforma adottata secondo la procedura di cui all’art.138, non potrà venire disposto neanche attraverso la procedura ipotizzata dal disegno di legge costituzionale all’esame del Parlamento. Noi vogliamo difenderela Costituzione e per difendere i principi fondamentali e fondanti del nostro ordinamento abbiamo bisogno di rendere il Parlamento maggiormente capace di svolgere la propria funzione di decisione e di rappresentanza. Oggi c’è un deficit di rappresentatività e un deficit di governabilità; e questo intacca l’effettività dei principi costituzionali. Bastapensare a quanto sono profonde oggi le disuguaglianze nel nostro paese e a quanto è difficile porvi rimedio. Avere un Parlamento maggiormente riconosciuto dai cittadini e capace di affrontare la crisi in maniera efficace è un modo per garantire l’attuazione dei principi costituzionali e per garantire quindi a ogni individuo il pieno sviluppo della propria persona. 

– Stravolgerla non sarà l’obbiettivo, ma il rischio non piccolo c’è, eccome.
Volete difendere la Costituzione? E allora dovete farlo nell’unico modo oggi possibile:  attuandola ed applicandola, non c’è alcun bisogno di modifiche. La nostra è una Costituzione giovane, ancora in parte non realizzata. Per far sì che il Parlamento svolga la propria funzione occorre eliminare quello che chiamate ‘deficit di rappresentatività e governabilità’: il frutto velenoso di quella indecente e vergognosa legge elettorale che da più di sette anni i partiti promettono a vuoto. Questa è la vera priorità: una
nuova legge elettorale. Dateci questa, è un nostro diritto e non vogliamo più aspettare.

 

5) Perché riformare la “Costituzione più bella del mondo”?

 La ragione profonda che anima questo percorso di riforme è quella di mettere le nostreistituzioni politiche nella condizione di meglio rispondere alla domanda di governo e di rappresentatività.

– Appunto: perché riformare la Costituzione più bella del mondo, senza averla attuata pienamente? Cosa c’entra la ‘domanda di governo e rappresentatività’? Questa domanda si soddisfa solo con una legge elettorale degna di questo nome, che consenta davvero agli elettori di scegliere i propri rappresentanti, che permetta la libera esplicazione della volontà del popolo sovrano. Non cercate scuse: l’avete detto e ripetuto mille volte che l’attuale legge è un’oscenità, avete promesso decine di volte che era una priorità e ora la priorità diventa stravolgere la Costituzione?

 

6) Cosa cambia?

 Si lavorerà sulla Parte Seconda della Costituzione: forma di Governo, superamento del bicameralismo paritario, riduzione del numero dei parlamentari, disciplina dei rapporti fra Stato, Regioni e altri enti territoriali, e riforma del sistema elettorale. In attesa di una riforma elettorale coerente con il complessivo processo di riforma costituzionale, le Camere procederanno subito a correggere le principali anomalie della vigente legge elettorale, predisponendo una disciplina “di salvaguardia” in grado di scongiurare, fin da subito, il rischio che il c.d. “porcellum” sia ancora applicato.

– ”Cosa cambia?” Questa domanda appare come un lapsus freudiano: neppure la delicatezza del condizionale, appare  tutto come già definito e questo non fa che aumentare i sospetti.
Nelle precedenti legislature sono state già istruite ampiamente le riforme relative al superamento del bicameralismo con il Senato trasformato in Camera delle Regioni, la conseguente riduzione del numero dei parlamentari e l’attribuzione della fiducia alla sola Camera dei deputati. Non si deve far altro che proseguire su quella strada.
Mentre invece la modifica della legge elettorale, che si può avere con alcune limitate e già individuate modifiche del Mattarellum e che come è noto è una legge ordinaria, è la più importante delle riforme istituzionali, non solo per i molteplici richiami del Capo dello Stato, ma anche perché ora l’ombra dell’incostituzionalità proviene dalla Corte di Cassazione, la più autorevole delle voci giurisdizionali, ed è aperta davanti alla Consulta. Perché non lo fate? Perché non lo fate
subito? E perché non dichiarate che invece dovrebbe cambiare, nel progetto generale di stravolgimento della Carta costituzionale, la forma di governo: presidenziale o semipresidenziale? Le ragioni che vi si oppongono sono molteplici, ma le più consistenti sono quelle che partono dal preoccupante livello di concentrazione di poteri presente nel nostro Paese, dalla presenza di un forte potere mediatico, altrettanto concentrato, dalla debolezza dei partiti, dalla difficile costruzione di pesi e contrappesi nelle istituzioni. I rischi di un’involuzione autoritaria e plebiscitaria sono infinitamente maggiori dei possibili vantaggi. Non vi appare chiaro tutto questo? Perché tutto questo voi lo sapete, ma non lo dite. E se non lo sapete è quasi più grave.

 

7) Com’è composto il Comitato di “20 + “20”? E come lavorerà?

È composto da 20 deputati e 20 senatori in modo da rispecchiare la composizione dei gruppi e al tempo stesso ridurre lo squilibrio derivante dal premio di maggioranza previsto dalla vigente legge elettorale. È dunque un Comitato interamente parlamentare, che ha il compito di discutere in maniera coordinata fra i due rami del Parlamento i contenuti della riforma. Avrà funzioni referenti, dovendo cioè istruire il progetto, su cui si pronunceranno le Assemblee di Camera e Senato con gli stessi quorum previsti dall’articolo 138 della Costituzione (maggioranza assoluta o maggioranza dei 2/3). Fermo restando il diritto di ciascun senatore e deputato, anche se non componente il Comitato, di presentare emendamenti, procedure razionalizzate garantiranno tempi certi al procedimento.

– E con questo pensate che tutto sia risolto? E pensate forse che le cosiddette ‘procedure razionalizzate’ – cioè, detto in chiaro, i tempi contingentati per la discussione nelle aule del Parlamento – siano una garanzia per il normale processo democratico, per le discussioni, le analisi, le osservazioni? Onorevoli deputati, se davvero credete anche a questo mi auguro solo che sia in buona fede e non il contrario. Sappiate comunque che in entrambi i casi gli elettori sapranno come giudicarvi.

L’art. 138 della Costituzione

30 Mag

Breve memorandum per quei furbacchioni che pare stiano pensando a qualche modifica della Costituzione.

Art. 138 big

Politica per Jedi

Un blog sulla politica. Mi trovate su @politicaperjedi e su @politicaperjedi.bsky.social

ParteCivile

marziani in movimento

A Roma Si Cambia!

Culture e Competenze per l'Innovazione

Homo Europeus

L'Europa, la Gran Bretagna, l'Italia, la sinistra e il futuro...

PD MARCONI ROMA11 (ex15)

gli indomabili di Marconi. Zero sconti.

manginobrioches

Il cuore ha più stanze d'un casino

Testi pensanti

Gli uomini sono nani che camminano sulle spalle dei giganti. E dunque, è giusto citare i giganti.

Invece Sempre

(Ovvero Federica e basta)

ASPETTATI IL MEGLIO MENTRE TI PREPARI AL PEGGIO

(Cit. del Generale Aung San, leader della indipendenza birmana)

Valigia Blu

Riflessioni, commenti, divagazioni di un contemporaneo. E altro.

Internazionale

Riflessioni, commenti, divagazioni di un contemporaneo. E altro.